La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
(dall’art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004)
Il testo della Riforma Costituzionale, approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta il 12 aprile 2016, e sottoposto a referendum (si voterà il prossimo 4 dicembre), annuncia già nel nome nuovi interventi sul Titolo V: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».
Nel 2001, con la legge costituzionale n. 3, è stata definita per le Regioni una potestà legislativa concorrente; l’attuale testo di riforma prevede la soppressione di quella potestà in favore dell’introduzione di un elenco di materie di potestà esclusiva. Come già con la L. Cost. 3/2001, il riparto delle competenze tra Stato e Regioni va a toccare anche il comparto Beni Culturali.
Prima della riforma del 2001, l’art. 117 si limitava a elencare le materie di competenza legislativa regionale «nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello delle altre Regioni»: tra queste non ci sono riferimenti al patrimonio culturale – la cui tutela spetta alla Repubblica ex art. 9 –, ma rientra tra i compiti della Regione la potestà legislativa relativa al turismo e all’industria alberghiera.
Prima di analizzare come la Riforma del 2001 sia andata a incidere sul testo costituzionale – e, di conseguenza, sulla disciplina dei Beni Culturali – è importante ricordare sinteticamente due passaggi. Innanzitutto, il D. Lgs. 112/98 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali») ridefinisce le competenze di Stato e Regioni anche in materia di Beni Culturali: l’art. 152 è dedicato alla valorizzazione (definita all’art. 148 come “ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione”), disciplina in cui si applicano forme di cooperazione funzionali e strutturali tra Stato, Regioni e Enti Locali ai sensi dei successivi artt. 154 e 155 (stessa cosa avviene per la promozione, di cui all’art. 153). Si tratta di un passaggio molto importante in quanto inizia a delineare una scissione tra tutela e valorizzazione. Il d. lgs. 490/99 recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» che al Capo IV del Titolo I enuncia le disposizioni in materia di valorizzazione e godimento pubblico, regola la cooperazione tra Ministero, Regioni e enti locali all’art. 104 in materia di promozione e fruizione dei beni, come previsto dal d. lgs. 112/98.
Con la riforma del Titolo V (L. Cost. 3/2001), l’art. 117 va a definire le materie di competenza esclusiva dello Stato – e vi rientra la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – e individua una serie di materie di legislazione concorrente delle Regioni, tra le quali la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione delle attività culturali: la divaricazione tra tutela e valorizzazione e il conseguente riparto delle competenze sono dunque sanciti dalla Costituzione e trovano applicazione nel «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (D. Lgs. 42/2004). Che una tale scissione abbia creato, nel tempo e assieme alle altre ripartizioni di competenze in materia, non pochi motivi di contrasto appare chiaro dai numerosi interventi della Corte Costituzionale (alcune pronunce qui); la dottrina ha sottolineato come «la coppia di concetti tutela/valorizzazione costituisca un’inscindibile endiadi, che esprime un unico concetto» (1); dal canto loro, diversi intellettuali, come Salvatore Settis, sono intervenuti sulla questione, sottolineando un’eccessiva segmentazione di funzioni che, in realtà, dovrebbero rientrare in un unico processo che ha valenza anche sociale – dalla tutela, ovvero la conoscenza e, dunque, la ricerca, alla valorizzazione, che è la diffusione della conoscenza – lamentando, inoltre, un fraintendimento del concetto di valorizzazione sempre più intesa più come mercificazione piuttosto che come mezzo utile alla costruzione dell’identità dei cittadini.
Tali difficoltà rischierebbero di essere acuite dalla riforma costituzionale sulla quale i cittadini sono chiamati a votare il prossimo dicembre. Il nuovo art. 117 prevede, infatti, che «tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo» rientrino nella competenza esclusiva dello Stato, mentre le Regioni avrebbero competenza legislativa in materia di disciplina «delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo». Dunque va allo Stato la valorizzazione – riunendosi con la tutela – mentre alle Regioni competerebbe la promozione. Leggendo l’art. 6 del D. Lgs. 42/2004 si comprende, tuttavia, come la valorizzazione sia finalizzata alla promozione dello sviluppo della cultura, e preveda la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e della conservazione dello stesso. Appare dunque chiara la difficoltà di scindere il concetto di promozione – che, abbiamo visto, opera in più campi – da quello di valorizzazione.
Questo intervento porterebbe a un ulteriore spezzettamento di quel processo che la Costituzione, nel parlare di tutela, concepiva come unico e slegato dal mercato. Un’operazione che, anziché semplificare, rischia di portare a nuova confusione e, di conseguenza, a più che probabili momenti di stallo nelle questioni legate al patrimonio. Scricchiolii avvertiti già ai tempi della prima votazione del testo di legge in Senato nell’agosto 2014: all’indomani di quella votazione, Stefania Cavaliere avverte che «le competenze legislative sui beni culturali, piuttosto che subire una semplificazione, sono state ulteriormente confuse, essendosi configurati incroci inestricabili e un maggiore grado di interconnessione tra le aree di competenza statale e regionale, ripartite tra “materie” (ipoteticamente dotate di più netti confini) e funzioni (atte ad interessare più materie), complicatissimo da dipanare e con un espansione ermeneutica ancora più ampia rispetto all’attuale “semplice” intreccio tra tutela e valorizzazione»(2). Più recentemente, nel contesto più ampio del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, funziona bene l’annotazione di Andrea Pertici quando sostiene che «la conflittualità che risultava, negli ultimi anni, significativamente diminuita, come probabilmente comprensibile dopo tanti interventi della Corte Costituzionale per la definizione degli ambiti di competenza, potrebbe riprendere a crescere per la necessità di ridefinire le nuove competenze»(3). Difficoltà nel gestire le competenze, ma non solo: come rileva Tomaso Montanari, «ora che le Regioni si vedono dare in Costituzione la potestà di disciplinare per legge il “loro” turismo e di “promuovere” i loro beni culturali […] saranno legittimate a spendere e spandere, fuori di ogni controllo».
Di certo, guardando a ciò che è diventato il mondo dei beni culturali, il dito va puntato contro la riforma del 2001 che ha fatto da grimaldello a tutto ciò che il patrimonio ha dovuto subire in materia di fraintendimenti dei concetti, quello di valorizzazione su tutti. Ma se una controriforma del Titolo V è effettivamente auspicabile, non si può proporre – come avviene – qualcosa di ancor più cervellotico, di difficile interpretazione per la sovrapponibilità delle finalità dell’azione legata al patrimonio: ci si attenderebbe, insomma, una Riforma migliorativa dei meccanismi che regolano il Paese e non, semplicemente, foriera un cambiamento fine a se stesso che, come si vede da questo esempio, sembra ingarbugliare le cose anziché semplificarle, come vorrebbe far credere.
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(1) P. CARPENTIERI, Fruizione, valorizzazione, gestione dei beni culturali, http://www.avvocatiamministrativisti.it/html/carpentieri.html
(2) S. CAVALIERE, Prime notazioni sul D.d.L. di riforma costituzionale e le competenze sui Beni culturali, http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2014/11/cavaliere.pdf
(3) A. PERTICI, La Costituzione spezzata. Su cosa voteremo con il referendum costituzionale, Torino, Lindau 2016, p. 133.
Bibliografia essenziale sulla tutela dei Beni culturali.
- Alibrandi, P. G. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano 2001
- Settis, S., Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto, Milano 2005
- Cabiddu, A., Grasso, N., Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Torino 2007 (II ed.)
- Settis, S., Italia S.p.A. . L’assalto del patrimonio culturale, Torino 2007
- Settis, S., Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino 2012
- Leone, A., Come nacque l’articolo 9, in Costituzione incompiuta, arte, paesaggio, ambiente, Torino 2013, pp. 151-185
- Montanari, T., Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città italiane, Roma 2013
- Montanari, T., Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Roma 2014
Risorse online
- Bonora, Come nacque l’articolo 9 della Costituzione, http://parco.ex-risaia.info/public/docs/Art9Cost_20100804.pdf
- Carpentieri, P., Fruizione, valorizzazione, gestione dei beni culturali, http://www.avvocatiamministrativisti.it/html/carpentieri.html
- Settis, S., Cultura come bene comune, http://www.bianchibandinelli.it/newsite/wp-content/uploads/2014/01/Salvatore-Settis.pdf
- Settis, S., Storia dell’arte, cittadinanza, Europa, http://edoc.biblhertz.it/preprints/RJb/Settis_Centenario/Settis_Rede__100-Jahr-Feier.pdf